Certificati bianchi o TEE

I certificati bianchi sono stati istituiti per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico, finalizzati all’attuazione del Protocollo di Kyoto.

I titoli di efficienza energetica o certificati bianchi, sono istituiti dai Decreti del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 elettricità, D.M. 20/7/04 gas) del Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, successivamente modificati ed integrati con il D.M. 21/12/07 determinante gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica.

I Certificati bianchi definiscono gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e gas e le modalità per il conseguimento degli obiettivi (tipologia di interventi e di progetti, mercato dei titoli di efficienza energetica). I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE sia acquistando TEE da terzi.
Il GME organizza e gestisce la sede per la contrattazione dei TEE ed ha predisposto, d’intesa con l’AEEG (del. AEEG n. 67 del 14/04/2005), le regole di funzionamento del mercato dei TEE. I certificati bianchi, inoltre, prevedono un contributo tariffario per la copertura dei costi sostenuti a carico dei distributori ed introducono sanzioni in caso di inadempienza.
E’ importante ricordare che quella dei TEE è la prima iniziativa a carattere vincolante per gli stati sottoscriventi, e non solo volontario, a livello mondiale.

LE TIPOLOGIE DEI TEE

I TEE si distinguono in diverse tipologie:
Tipo I: Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
Tipo II: Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
Titoli di tipo II-CAR: Riconosciuti ai risparmi di energia primaria conseguiti dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, comunque alimentati;
Tipo III,: Attestanti il conseguimento di risparmi di energia diversa dall’elettricità e gas naturale non destinati all’impiego per autotrazione;
Tipo IV: Attestanti il conseguimento di risparmi di energia diversa dall’elettricità e dal gas naturale nel settore trasporti;
Tipo V: Attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria diversi dall’elettricità e gas naturale nel settore trasporti e diversi dal punto IV.

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Decreto direttoriale 30 Aprile 2019

D.M. 10 Maggio 2018

D.M. 11 Gennaio 2017

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